(Pubblicata  nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  della  legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno
dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della
    contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

   1.  All'art.  22 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   «2.  La  Provincia  puo'  concedere  un premio annuo per unita' di
bestiame  adulto  (UBA)  nella misura massima di 370 euro/UBA, tenuto
conto  dei  coefficienti  stabiliti  dall'allegato  A, agli operatori
agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali
caratteristiche  dell'ambiente  alpino  provinciale  e  minacciate di
estinzione:
   a) bovine: Rendena, grigio alpina;
   b) equine: cavallo Norico, cavallo da tiro pesante rapido, cavallo
Haflinger;
   c) ovine: fiemmese (tingola), pusterese;
   d) caprine: capra bionda dell'Adamello, mochena.»;
   b)  nel  comma  3,  il secondo periodo e' sostituito dai seguente:
«Tale  premio  viene erogato secondo le condizioni previste dal piano
di  sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo
2007-2013.».
   2.  All'art.  23  della  legge  provinciale  n.  4  del  2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dai seguente:
   «2.  Si  considerano  superfici  foraggiere  abbandonate le terre,
suscettibili  di  coltivazione, non destinate a utilizzazioni agrarie
da  almeno  tre  annate  agrarie.  Inoltre  si  considerano superfici
foraggiere  abbandonate le terre su cui attivita' di sfalcio, pascolo
o   coltivazione  sono  documentabili  negli  ultimi  dieci  anni  ed
attualmente  in  fase  di  colonizzazione  da parte della vegetazione
forestale,  a  prescindere da eventuali diverse classificazioni degli
strumenti  urbanistici  o  di pianificazione economica o forestale in
vigore,  fermo  restando che non sono comunque considerate boscate le
aree   di   neocolonizzazione   di  pascoli  o  superfici  foraggiere
abbandonate con vegetazione forestale arborea o arbustiva con altezza
inferiore  a due metri. Per queste ultime l'importo di cui al comma 1
e' triplicato. La Giunta provinciale, con propria deliberazione e con
riferimento  al  piano urbanistico provinciale e ai piani forestali e
montani,  individua  le  caratteristiche  delle  terre da considerare
superfici foraggiere abbandonate ai fini del presente comma.»;
   b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
   «9.  Ai  sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme
in  materia di governo dell'autonomia del Trentino) la comunita' puo'
svolgere  in  forma associata le competenze dei comuni attribuite dal
presente  articolo.  In  tal  caso  le  somme  per l'attuazione degli
interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate alla
comunita' con l'osservanza delle procedure previste per i comuni.»;
   c) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
   «9-bis.  In  presenza dell'indisponibilita' dei comuni ad accedere
alle  provvidenze  previste  dal presente articolo, possono inoltrare
richiesta  per  l'accesso  alle  medesime  gli  operatori  singoli  o
associati  che si impegnano all'effettuazione dell'azione di recupero
e  alla  prosecuzione  della coltivazione della medesima area prativa
per  almeno 5 anni e su una superficie minima di 1 ettaro. In assenza
di  delimitazioni cartografiche operate dal comune e di provvedimenti
adottati dal medesimo, per l'individuazione delle aree prative la cui
mancata  coltivazione  puo'  costituire  rischio ambientale di cui al
comma  1  di questo articolo, l'ammissibilita' delle domande proposte
da   operatori   agricoli   singoli   o   associati   e'  subordinata
all'accertamento  della  sussistenza dei rischi citati da parte della
struttura responsabile dell'istruttoria delle domande.
   9-ter.  Le  domande  di  contributo per l'azione di recupero delle
aree  presentate  da operatori singoli o associati ai sensi del comma
9-bis di questo articolo, debbono essere complete di:
   a)  cartografia  riportante  le  particelle  oggetto di recupero e
successiva coltivazione;
   b)  relazione  tecnica  dalla  quale  risultino le motivazioni del
recupero;
   c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante il titolo
di  possesso  della particella fondiaria o delle particelle fondiarie
e,  nel  caso  di  particella  o  particelle non in proprieta', della
precisazione  di  aver  acquisito l'autorizzazione del proprietario o
dei   proprietari   all'azione  di  recupero  e  prosecuzione  almeno
quinquennale della coltivazione.
   9-quater. Per le attivita' di cui al comma 9-bis la Provincia puo'
concedere un contributo fino alla misura massima prevista dai commi 1
e 8 di questo articolo.».