(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati). 1. All'art. 22 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Provincia puo' concedere un premio annuo per unita' di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370 euro/UBA, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dall'allegato A, agli operatori agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali caratteristiche dell'ambiente alpino provinciale e minacciate di estinzione: a) bovine: Rendena, grigio alpina; b) equine: cavallo Norico, cavallo da tiro pesante rapido, cavallo Haflinger; c) ovine: fiemmese (tingola), pusterese; d) caprine: capra bionda dell'Adamello, mochena.»; b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguente: «Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013.». 2. All'art. 23 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguente: «2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, non destinate a utilizzazioni agrarie da almeno tre annate agrarie. Inoltre si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre su cui attivita' di sfalcio, pascolo o coltivazione sono documentabili negli ultimi dieci anni ed attualmente in fase di colonizzazione da parte della vegetazione forestale, a prescindere da eventuali diverse classificazioni degli strumenti urbanistici o di pianificazione economica o forestale in vigore, fermo restando che non sono comunque considerate boscate le aree di neocolonizzazione di pascoli o superfici foraggiere abbandonate con vegetazione forestale arborea o arbustiva con altezza inferiore a due metri. Per queste ultime l'importo di cui al comma 1 e' triplicato. La Giunta provinciale, con propria deliberazione e con riferimento al piano urbanistico provinciale e ai piani forestali e montani, individua le caratteristiche delle terre da considerare superfici foraggiere abbandonate ai fini del presente comma.»; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) la comunita' puo' svolgere in forma associata le competenze dei comuni attribuite dal presente articolo. In tal caso le somme per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate alla comunita' con l'osservanza delle procedure previste per i comuni.»; c) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. In presenza dell'indisponibilita' dei comuni ad accedere alle provvidenze previste dal presente articolo, possono inoltrare richiesta per l'accesso alle medesime gli operatori singoli o associati che si impegnano all'effettuazione dell'azione di recupero e alla prosecuzione della coltivazione della medesima area prativa per almeno 5 anni e su una superficie minima di 1 ettaro. In assenza di delimitazioni cartografiche operate dal comune e di provvedimenti adottati dal medesimo, per l'individuazione delle aree prative la cui mancata coltivazione puo' costituire rischio ambientale di cui al comma 1 di questo articolo, l'ammissibilita' delle domande proposte da operatori agricoli singoli o associati e' subordinata all'accertamento della sussistenza dei rischi citati da parte della struttura responsabile dell'istruttoria delle domande. 9-ter. Le domande di contributo per l'azione di recupero delle aree presentate da operatori singoli o associati ai sensi del comma 9-bis di questo articolo, debbono essere complete di: a) cartografia riportante le particelle oggetto di recupero e successiva coltivazione; b) relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni del recupero; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante il titolo di possesso della particella fondiaria o delle particelle fondiarie e, nel caso di particella o particelle non in proprieta', della precisazione di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario o dei proprietari all'azione di recupero e prosecuzione almeno quinquennale della coltivazione. 9-quater. Per le attivita' di cui al comma 9-bis la Provincia puo' concedere un contributo fino alla misura massima prevista dai commi 1 e 8 di questo articolo.».